INFORMATIVA AI CLIENTI – PROCEDURE ADR E ARBITRO ASSICURATIVO
Cuora Assicurazioni S.r.l., in qualità di intermediario assicurativo (MGA), informa la propria clientela della possibilità di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution), ed in particolare dell’Arbitro Assicurativo, per la risoluzione di eventuali controversie derivanti da contratti o servizi assicurativi, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
1. Riferimenti normativi
L’Arbitro Assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso IVASS ai sensi del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, ed è disciplinato dalle disposizioni attuative IVASS emanate ai sensi della normativa vigente.
L’Arbitro Assicurativo opera quale organismo ADR indipendente e imparziale, con l’obiettivo di garantire una tutela efficace, rapida e a basso costo ai clienti del settore assicurativo.
2. Presentazione del reclamo
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è possibile esclusivamente dopo la presentazione di un reclamo scritto a Cuora Assicurazioni S.r.l.
Recapiti per la gestione dei reclami:
• Email:
reclami@cuorassicurazioni.it
• PEC:
cuoraassicurazioni@pec.it
• Indirizzo: Via Colorno 57, 43122 Parma (PR)
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e contenere una chiara esposizione dei fatti contestati.
3. Condizioni di proponibilità del ricorso
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo può essere presentato quando:
• il cliente abbia ricevuto risposta al reclamo ritenuta insoddisfacente; oppure
• siano decorsi 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo senza risposta.
Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo e deve avere il medesimo oggetto del reclamo stesso.
4. Soggetti nei cui confronti è ammesso il ricorso
Il ricorso può essere presentato nei confronti:
• dell’impresa di assicurazione;
• dell’intermediario assicurativo, per gli aspetti di propria competenza e per il comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti al RUI.
5. Oggetto e limiti di valore
L’Arbitro Assicurativo è competente per controversie relative a diritti, obblighi e prestazioni derivanti da contratti di assicurazione, entro i limiti di valore stabiliti dalla normativa vigente (attualmente €25.000 per i rami danni e fino a €300.000 per specifiche tipologie di contratti vita).
6. Modalità di presentazione e costi
Il ricorso è presentato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale ufficiale dell’Arbitro Assicurativo:
www.arbitroassicurativo.org
Per l’attivazione della procedura è richiesto un contributo di €20,00, che viene restituito al cliente in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso.
7. Assistenza legale
Per la presentazione del ricorso non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato. Il cliente può comunque avvalersi di un professionista o di un’associazione dei consumatori.
8. FIN-NET e controversie transfrontaliere
L’Arbitro Assicurativo aderisce alla rete FIN-NET, la rete europea per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di servizi finanziari.
Per maggiori informazioni sulla rete FIN-NET è possibile consultare il sito ufficiale della Commissione Europea:
https://ec.europa.eu/info/fin-net_en
In caso di controversie con imprese o intermediari esteri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, il cliente può essere indirizzato al sistema ADR competente nello Stato membro di origine dell’operatore, anche tramite la rete FIN-NET.
9. Tutela giurisdizionale
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo non preclude in alcun caso il diritto del cliente di adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria.
La presente informativa è resa ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni IVASS in materia di trasparenza e tutela della clientela.